Pubblicità ingannevole: lo yogurt da solo non aumenta il calcio
Lo spot è ingannevole quando fa credere al consumatore che basta lo yogurt ad aumentare i livelli di calcio. Respinto il ricorso al Tar Lazio di Danone Spa.
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E' ingannevole pubblicizzare uno yogurt ad elevato contenuto di calcio facendo credere al consumatore, attraverso un messaggio errato, che è sufficiente assumerlo giornalmente per integrare la metà del calcio quotidiano. Lo ha deciso il Tar Lazio con sentenza n. 7123/2019 che conferma la decisione dell'AGCM sul caso Danaos. Il fatto: Danone S.p.a ricorre contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adita da un'associazione di consumatori, per chiedere l'annullamento del provvedimento emanato nell'ottobre 2012 e di tutti gli atti a questo collegati. L'Autorità aveva difatti accertato che Danone S.p.a aveva posto in essere "una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), 22, comma 1, del Codice del Consumo ("Codice")" in conseguenza della quale aveva vietato l'ulteriore diffusione della campagna pubblicitaria oggetto di denuncia e aveva irrogato alla stessa una sanzione pecuniaria di € 180.000,00. Secondo l' AGCM "La pratica commerciale in questione era consistita nella diffusione di un'ampia campagna pubblicitaria, a mezzo "spot" televisivi, telepromozioni e sul sito internet "www.danaosdanone.it", finalizzata a promuovere il prodotto "Danaos", uno yogurt integrato da calcio e vitamina D." Per l'Autorità la campagna pubblicitaria era idonea a indurre in errore il consumatore:
•sulla necessità di assumere il prodotto;
•sulle caratteristiche nutrizionali dello stesso;
•sulla dichiarata collaborazione con il Policlinico "Gemelli".
In particolare l'AGCM "evidenziava che la condotta sanzionata si era incentrata sull'argomento relativo alla modalità con cui era stata illustrata l'assunzione di calcio in larga parte della popolazione femminile italiana e si soffermava sull'ingannevolezza del messaggio laddove evidenziava la prospettata carenza di calcio in "2 donne su 3" e sul fatto che tale carenza poteva essere compensata con l'assunzione del prodotto reclamizzato, quando invece tale carenza avrebbe potuto essere colmata semplicemente seguendo una corretta alimentazione. Per questo Danone S.p.a contestava innanzi al Tar del Lazio la decisione dell'AGCM, illustrando tutta una serie di motivi fondati su violazioni di legge, omissioni istruttorie, contraddittorietà e illogicità della decisione finale. Il Tar del Lazio adito respinge il ricorso della Danone S.p.a, confermando la sanzione e condannando la società al pagamento delle spese legali. Nella sua motivazione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, richiama prima di tutto gli articoli n. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e altra normativa e giurisprudenza di settore, giungendo, alla luce dell'analisi di queste fonti, alla conclusione che "il corollario è che il "claim" "L'unico yogurt con il 50% del calcio quotidiano raccomandato", in ragione di un contenuto di calcio nello yogurt "Danaos" pari a 400 mg, risulta ingannevole (poiché non veritiero) non in relazione al contenuto dello yogurt in sé considerato ma in quanto la razione minima di calcio raccomandata per i destinatari "naturali" del materiale pubblicitario (le donne di età matura) può anche essere superiore rispetto agli 800 mg/die sulla cui base il professionista ha accreditato il proprio prodotto. In particolare, gli studi acquisiti agli atti hanno indicato che per le donne di età matura i livelli di assunzione giornalieri raccomandati (c.d. LARN) si attestano tra i 1.200 e i 1.500 mg/die, con l'effetto che un contenuto di calcio pari a 400 mg non rappresenta, quindi, "il 50% del calcio quotidiano raccomandato".