Riforma Giustizia. In vigore il dl civile: arbitrati subito, solo dopo la conversione negoziazione e separazioni dall’avvocato. Decorsi trenta giorni dall’operatività della legge, via a cambio di rito, giro di vite sulle spese, più interessi sui debitor
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Misura per misura. Operatività a tappe successive per le norme anti-arretrati nella Giustizia civile del decreto legge 132/14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 212/14 (cfr. il documento allegato che conferma le anticipazioni fornite da Cassazione.net prima del Consiglio dei ministri e dopo, laddove il testo ufficiale non era stato ancora diffuso; per le tutte le novità in arrivo: “Separazioni e divorzi in convenzione con l’avvocato. Arbitrati anti-arretrati, tagli alle Corti d’appello”, “Arbitrati, negoziazione assistita, conciliazione: avvocati al centro del d-day. Ddl delega sui riti civili”, “Negoziazione con l’avvocato necessaria in liti su Rc auto, consumatori e debiti sotto i 50 mila euro”, pubblicati il 28 agosto, 29 agosto e il primo settembre). Il provvedimento è in vigore: il trasferimento di procedimenti all’arbitrato forense, ad esempio, si può già applicare alle cause pendenti, a condizione che non siano state assunte in decisione. Ancora: la parte può produrre dichiarazioni di terzi capaci di testimoniare rilasciate al difensore sui fatti rilevanti ai fini del giudizio. E l’avvocato avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufficio che il dichiarante sia chiamato a deporre come testimone. Attenzione, però: l’appuntamento è rimandato con un’ampia serie di disposizioni. Vale dunque la pena di approfondire il timing della riforma.
Cambio rito
Un corposo blocco di interventi entrerà in vigore dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In questo pacchetto rientrano:
- le semplificazioni per la separazione personale e il divorzio, che consentono di rivolgersi all’avvocato o all’ufficiale di stato civile risparmiando tempo nelle ipotesi consensuali nelle quali non ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
- il giro di vite sulle spese di lite, con cui si rafforza il principio secondo cui chi “perde paga davvero” e la compensazione totale o parziale scatta soltanto quando c’è soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento della giurisprudenza;
- il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, che si risolve nel trasferimento d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, per le cause meno complesse, dove un’istruttoria semplice risulta sufficiente;
- le misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, che prevedono uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite; il tutto per evitare che «i tempi del processo civile - spiegano a Palazzo Chigi - diventino una forma di finanziamento al ribasso in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse»;
- le semplificazioni del processo esecutivo, che prevedono: l’automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione, l’onere a carico del creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, insieme con l’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto; le modifiche “territoriali” secondo cui per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti sarà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore; la possibilità di cercare i beni da pignorare utilizzando le banche dati dell’anagrafe tributaria e delle altre amministrazioni; l’eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza; l’obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita; l’introduzione della fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità.
Condizione di procedibilità
La negoziazione assistita da un avvocato diventerà condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria soltanto quando saranno decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 132/14. E l’intervento dell’avvocato-paciere risulta necessario soltanto prima delle cause sulla responsabilità civile auto e per le domande giudiziali di pagamento a qualsiasi titolo di somme sotto i 50 mila euro (fuori dai casi previsti della mediazione civile di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010). Quanto al monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e al deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche, le nuove disposizioni si applicano, anche alle procedure concorsuali e ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento che contiene le specifiche tecniche di cui all’articolo 16 bis, comma 9 sexies bis del dl 179/12, il cosiddetto decreto sviluppo bis. Novità anche per le procedure concorsuali: il commissario straordinario redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, con natura non regolamentare, del ministero dello Sviluppo economico: le modifiche agli articoli 40 e 75 del decreto legislativo 270/99 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all’articolo 40, comma 1 bis, e 75, comma 1, secondo periodo, dello stesso dlgs 270/99.
Retromarcia esclusa
Diverrà operativa dal 2015 la riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato: il nuovo periodo di stop sarà dal 6 al 31 agosto di ciascun anno e sostituirà quello attuale dal primo agosto al 15 settembre. Sul punto si apre un giallo dopo la polemica scoppiata nei giorni scorsi fra l’associazione nazionale magistrati e il Governo (cfr. “L’Anm boccia la riforma: «Inefficace, punitiva e frutto di compromesso». Renzi: «Andiamo avanti»”, pubblicato il 10 settembre): «Ho detto all’Anm che noi chiediamo uno sforzo ai magistrati di comprensione dell’esigenza di compiere tutti un sacrificio in questo momento», racconta il ministro Andrea Orlando e subito prende quota l’ipotesi di un emendamento del Governo in materia durante il passaggio alle Camere. Ma a mettere a tacere le voci interviene nel pomeriggio di ieri il viceministro della Giustizia Enrico Costa: «Non c’è e non ci sarà alcuna retromarcia sulle ferie dei magistrati. Si tratta - spiega - di una norma, inserita in un provvedimento organico, finalizzata a rendere più rapida la risposta di giustizia e non c’è alcuna ragione per tornare indietro. Ne ho parlato con il ministro Orlando e questo è il suo pensiero. È evidente che molti organi di informazione hanno dato una lettura fuorviante delle parole del ministro». A quanto si apprende da indiscrezioni l’esame del decreto legge sulla Giustizia avrà inizio dal Senato (contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi dal ministro per i rapporti con il Parlamento: cfr. “Partirà a Montecitorio l’esame del dl giustizia civile. Da decidere il riparto dei ddl fra le due Camere”, pubblicato il primo settembre). L’Oua, dal canto suo, approva l’idea di Orlando che intende introdurre sgravi fiscali per chi utilizza la negoziazione e l’arbitrato ma chiede di potenziare il ruolo degli avvocati nella trascrivibilità degli atti: «La possibilità in caso di accordo delle parti di autenticare le firme di conclusione di un contratto fino a un valore di 300mila euro eviterebbe di passare attraverso un pubblico ufficiale». Intanto l’Unione nazionale dei giudici di pace promette un’ondata di scioperi contro il progetto riforma della categoria dopo l’incontro «completamente insoddisfacente» con il guardasigilli. Non resta che attendere il dibattito parlamentare.