Sentenza rivoluzionaria della Cassazione per il parente che assiste chi è rimasto gravemente infortunato a causa di un incidente stradale o di un infortunio riferibile a responsabilità di terzi. Il danno non patrimoniale da “alterazione della vita” va ris
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Una sentenza a dir poco rivoluzionaria la numero 12470 del 18 maggio 2017, della Corte di Cassazione civile che nel riconoscere il danno da alterazione del rapporto familiare - quale per esempio quello patito dalla moglie dell’infortunato gravemente invalido che vede la compromissione della vita familiare, sessuale e sociale - ha affermato che lo stesso dev'essere risarcito secondo i criteri delle tabelle di Milano e non sulla mera applicazione di un criterio equitativo puro.Nella fattispecie è stato accolto il ricorso di una donna che chiedeva di vedersi risarciti i danni non patrimoniali subiti in proprio a causa della completa alterazione della propria vita familiare conseguente all'incidente che aveva subito il proprio marito riducendolo invalido al 70% e che oltre alla propria grave invalidità aveva riportato in conseguenza del sinistro anche significative alterazioni caratteriali, caratterizzate da comportamenti aggressivi con improvvisi scoppi d'ira, con conseguente deterioramento dei rapporti personali e affettivi con lo stesso, oltre che con il mondo esterno. La Corte di Appello di Roma, tuttavia, aveva sì riconosciuto la sussistenza di tali pregiudizi ma aveva liquidato un risarcimento pari solo a 60.000,00 euro sulla base di criteri equitativi puri e perciò sganciati da qualsiasi parametro oggettivo. Tale scelta, per la Cassazione è di per sé stessa in contrasto con il diritto della danneggiata a una integrale e onnicomprensiva, benché equitativa, liquidazione del danno non patrimoniale da definitiva alterazione del rapporto parentale con il proprio partner (conseguente alla alterazione di tutta la sua vita familiare e alle ripercussioni di tale alterazione sulla vita di relazione della ricorrente: affettiva, sessuale, relazionale, assistenziale), sulla base dei seguenti principi: sia la mancata adozione come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno, delle tabelle milanesi adottate al momento della liquidazione dello stesso, in mancanza di idonea giustificazione, ancorata alla inidoneità di esse, per le particolarità del caso di specie, ad essere utilizzate come parametro di riferimento; e poi ancora, la determinazione dell'ammontare del danno non patrimoniale da alterazione definitiva del rapporto parentale con valutazione equitativa pura e non ancorata ad alcun parametro obiettivo che renda la congruità della quantificazione verificabile ex post e non arbitraria. Infine, la limitazione della quantificazione del danno ad un arco di tempo futuro e circoscritto (venti anni), non rapportato alle proiezioni di vita del danneggiato diretto, e neppure a quelle del danneggiato riflesso né ad un criterio chiaramente enunciato e dotato di una sua coerenza logica atta a consentire un controllo ex post. Per i giudici di legittimità, con una decisione che farà senz'altro discutere, nelle fattispecie di tal fatta devono essere utilizzate le Tabelle di Milano con una sola eccezione: un motivo o impedimento particolare alla loro applicabilità. Insomma, nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la stessa Cassazione riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la decisione in questione costituisce un precedente che senz'altro dovrà essere tenuto in considerazione dalle corti di merito e per la quale l'alterazione della vita o danno esistenziale che dir si voglia (anche se non viene mai nominato è in buona sostanza il cosiddetto “danno esistenziale”) è una categoria di danno che non può essere liquidata sulla base di cifre ridicole e non ancorate a criteri oggettivi che prendano in seria considerazione gli effettivi pregiudizi subìti.