Sì al danno esistenziale per chi riporta una grave invalidità a causa del sinistro stradale.
Inversione di rotta della Cassazione che conferma il ritorno al vecchio orientamento in tema di danno alla vita di relazione che costituisce una componente del pregiudizio psico-fisico che dev'essere risarcita
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Una sentenza di grande portata sancisce una nuova inversione di rotta della Corte di Cassazione in tema di danno alla vita di relazione che sancisce, nei fatti, un ritorno al vecchio orientamento in materia di danno esistenziale. Per la Suprema Corte con la sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 dev&\#39;essere risarcita tale voce di danno a causa di una vita di relazione compromessa il grave infortunato a seguito di un sinistro stradale. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione civile, hanno accolto il ricorso di un uomo, che in qualità di terzo trasportato a seguito di un brutto incidente stradale aveva riportato una grave invalidità che aveva compromesso in modo irreparabile la sua vita di relazione. Ribaltata cosi la decisione della Corte d&\#39;Appello di Venezia, poiché gli ermellini hanno ritenuto più corretto inquadrare questa voce di danno come componente del danno biologico. La conseguenza più rilevante, al di là della singola decisione che rende giustizia al caso umano, é per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la riapertura di nuovi importanti orizzonti in tema di danno esistenziale per una più ampia tutela dei danneggiati a seguito di gravi infortuni. Ma ritornando al caso di specie, la vicenda prende spunto da un grave incidente stradale nel quale l&\#39;autista del veicolo affrontando una curva della strada a velocità non moderata, perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava più volte finendo contro la banchina stradale. In conseguenza del drammatico sinistro il trasportato subiva gravissime lesioni tanto da riportare un’invalidità totale. Quest&\#39;evento ha causato un peggioramento delle condizioni di vita, in soggetto cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessita di diuturna assistenza, tale da determinare la integrale ed equa rideterminazione del danno.
«Su tale punto – rilevano i giudici del Palazzaccio - la motivazione appare alla evidenza illogica e insufficiente e lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che è una componente del danno biologico ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e sociale, che viene a essere totalmente disintegrata».
Tale significativo assunto, che come detto comporta una brusca frenata da parte della più autorevole giurisprudenza che aveva in precedenza limitato i risarcimenti con decisioni che non rendevano giustizia alle vittime di gravi infortuni, spiega Giovanni D&\#39;Agata, ci porta a ravvivare e continuare la battaglia dello "Sportello dei Diritti" alla ricerca di una più equa e ampia tutela delle vittime della strada e più in generale di tutti coloro che hanno subito gravi danni, come da anni continuiamo a fare nelle vertenze che sono sottoposte alla nostra attenzione.