Sosta a pagamento. “Grattino” scaduto: la multa va annullata. Il Giudice di Pace di Brindisi: nessuna norma sanziona il mancato rinnovo del “ticket”.

Il comune può solo recuperare l’importo per il tempo non coperto dal pagamento. Accolta l’opposizione all’ordinanza ingiunzione perché la Prefettura assume la veste di convenuto sostanziale e rimborsato il contributo unificato

Sosta a pagamento. “Grattino” scaduto: la multa va annullata. Il Giudice di Pace di Brindisi: nessuna norma sanziona il mancato rinnovo del “ticket”.

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Quante volte abbiamo lasciato l’auto in sosta sulle “strisce blu” e dopo aver pagato il ticket ci siamo comunque trovati sul parabrezza un verbale per aver omesso di rinnovare il pagamento? Una recentissima e interessante sentenza del Giudice di Pace di Brindisi depositata il 28 febbraio scorso, confuta questo comportamento degli enti accertatori che operano solitamente a mezzo di “ausiliari del traffico” stabilendo dei principi del tutto condivisibili e che Giovanni D’Agata, presidente “Sportello dei Diritti”, ritiene utile segnalare affinché tutte le amministrazioni che tariffano la sosta si comportino di conseguenza. Per il magistrato onorario, in casi di questo tipo, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, in quanto la stessa norma disciplina e sanziona l’omesso pagamento del ticket per la sosta a pagamento, mentre nessuna normativa disciplina il mancato rinnovo del ticket quando lo stesso si protrae oltre il tempo per cui è stato effettuato il pagamento. Per il giudice brindisino, «il prolungamento della sosta oltre l’orario di competenza non è sanzionabile per violazione delle norme del codice della strada, ma consente all’ente proprietario dell’area il recupero delle somme dovute per il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale». Trattandosi di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, alla Prefettura, che assume veste di convenuto in senso sostanziale in quanto resiste alla pretesa della pubblica amministrazione autrice del provvedimento opposto, nella fattispecie l’amministrazione comunale di Brindisi, non resta che soccombere e pagare anche le spese sborsate per il contributo unificato versato dall’automobilista.

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