Stralcio delle mini – cartelle: dubbi operativi e soluzioni normative

Stralcio delle mini – cartelle:  dubbi operativi e soluzioni normative

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L’art. 4 del D.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018, n. 136, ha disposto entro la data del 31 dicembre 2018 lo stralcio automatico di tutte le cartelle (c.d. mini cartelle) di importo residuo fino a mille euro, con conseguente annullamento del debito tributario.

Tale operazione di cancellazione di tutti i debiti effettuata alla data del 31 dicembre 2018, ha comportato lo stralcio di ben 12 milioni di cartelle esattoriali, riguardanti circa 5 milioni di contribuenti.

E’ questo uno dei nove condoni previsti dal decreto fiscale 2019 (c.d. Pace Fiscale) che, in un’ottica di alleggerimento dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ed al fine di evitare l’accrescere di inutili ricorsi tributari, ha previsto un azzeramento di tutti quei debiti consegnati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a mille euro e non ancora incassati.

Innanzitutto si precisa che per il perfezionamento dell'annullamento non è stata richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

Orbene, l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, intitolato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” al primo comma ha previsto che <<I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferite alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.(…)”.

Tre i fattori richiesti dal suddetto comma per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale, 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Tuttavia, il comma in questione ha creato non pochi dubbi e perplessità interpretative.

Sebbene la norma sul punto sia stata piuttosto chiara, alcuni tecnici hanno avanzato dubbi circa la determinazione della soglia e, in particolare, se il limite di mille euro debba riferirsi, invece, esclusivamente alla sorte capitale dell’imposta, esclusa da sanzioni e interessi. Se così fosse, anche le cartelle esattoriali di importo superiore a mille euro rientrerebbero nello stralcio di cui all’art. 4 in esame, sempre che l’importo capitale del debito non superi la soglia richiesta.

Tale lettura non appare condivisibile.

Al fine di fugare ogni dubbio è sufficiente partire dal dato letterale del primo comma dell’art. 4 cit., a norma del quale sono annullati <<i debiti di importo residuo (…) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (…)>>. Pertanto, da una attenta lettura, si comprende chiaramente che il limite di mille euro si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Ed ancora, alcune perplessità sono state sollevate in relazione all’ambito di applicabilità del limite dei mille euro, e, in particolare, se tale valore debba riferirsi alla cartella esattoriale nel suo valore complessivo ovvero al valore dei singoli “carichi” iscritti a ruolo affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e 2010.

La questione appare dirimente in quanto:

a) se il valore è riferito all’importo complessivo della cartella esattoriale,

considerato che la cartella può contenere più partite di ruolo, ne consegue che la somma dei singoli ruoli non può superare l’importo massimo di 1000 euro;

b) se il valore è riferito al singolo carico affidato,

ne consegue che potranno rientrarvi nel condono de quo tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1000 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di 1000 euro.

Anche in tal caso il dato letterale appare chiaro e incontestabile, essendo espressamente chiarito che sono annullati << I debiti di importo residuo, (…) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (…)>>.

Sul punto si osserva che per “carico” si intende la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. Pertanto, sono rientrate nello stralcio automatico anche quelle cartelle di importo superiore a mille euro che, tuttavia, contenevano singole posizioni di debito (fino a mille euro) la cui somma oltrepassava il tetto previsto per lo stralcio in automatico.

Si rammenta che l’importo del debito residuo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) comprensivo di interessi e sanzioni.

Le date da prendere in considerazione per la sanatoria de qua sono:

- il 31 dicembre 2018, quale termine entro il quale provvedere allo stralcio delle mini-cartelle;

- 24 ottobre 2018, da intendersi quale spartiacque nel caso in cui le somme siano state versate anteriormente ovvero successivamente a tale data.

Ed invero, il decreto legge 119/2018, all’art.4 comma 2, stabilisce le regole di imputazione delle somme relative ai debiti oggetto di stralcio eventualmente già versate, così disponendo : << Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.(…)>>.

Il predetto comma opera una distinzione tra l’ipotesi in cui il contribuente abbia pagato il debito relativo ad un ruolo fino a mille euro entro il 23 ottobre 2018, e l’ipotesi in cui, invece, il pagamento sia avvenuto dal 24 ottobre 2018 in poi. Infatti, solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n. 2 lett. a) mentre per quelle versate dal 24 ottobre 2018 in poi è previsto un regime di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n. 2 lett. b).

Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett b), le somme versate dopo il 24 ottobre 2018 dovranno:

- in prima battuta, per chi avesse aderito a un provvedimento di rottamazione, essere imputate alle eventuali rate di adesione alla definizione agevolata;

- solo se questo non è possibile, essere utilizzate per saldare (anche parzialmente), debiti scaduti o in scadenza;

- in assenza di debiti, essere rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il successivo comma 3 ha disciplinato la particolare ipotesi in cui ad essere stati annullati ai sensi dell’art. 4 siano carichi per i quali era già iniziata una procedura esecutiva da parte dell’agente della riscossione.

In tale caso, il legislatore ha posto una distinzione a seconda che i carichi siano erariali (per i quali è stato previsto il totale rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive iniziate) ovvero comunali (per i quali il rimborso delle spese sostenute è previsto limitatamente agli anni dal 2000-2013).

Infine, l’ultimo comma dell’art. 4 cit. specifica che lo stralcio fino a mille euro non opera per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare si tratta di:

- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Ne consegue che tali carichi restano in affidamento agli agenti della riscossione, che potranno continuare le loro operazioni.

In conclusione, oggetto di stralcio automatico da parte del Fisco alla data del 31 dicembre 2018 sono state quelle cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risultava affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) erano di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di sanzioni ed interessi).

Pertanto, non necessitando la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati e, dunque, non essendo prevista una comunicazione da parte del Fisco di avvenuto annullamento della cartella, sarà opportuno per i contribuenti controllare la propria posizione debitoria successivamente al 31 dicembre 2018. Ai contribuenti, dunque, non resta che verificare l’estinzione del debito consultando la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate-riscossione.

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