TARSU Disciplina

Scheda che cerca di fare chiarezza nel labirinto dei prossimi tributi locali, oggi in discussione al Parlamento con la Legge di Stabilità.

avv. villani

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La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nota anche con l'acronimo di
TARSU, è disciplinata dal capo III, (artt. 58 - 81), del D. Lgs. 507/1993.
La stessa è stata poi sostituita, in via sperimentale, dalla "Tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani", nota anche con l'acronimo di TIA1 o c.d. Tariffa di igiene ambientale,
introdotta nell'ordinamento dall'art. 49, d.lgs. 22/1997, c.d. "decreto Ronchi",
emanato in base alla delega contenuta nella L. 146/1094, con l'obiettivo di dare
attuazione alle Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli Imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
A sua volta, poi, l'art. 49, d.lgs. 22/1997, è stato abrogato dal d. lgs. 152/2006, (TU.
dell'ambiente) che all'art. 238 ha introdotto la Tariffa integrata ambientale, nota
anche con l'acronimo di TIA2, nuova entrata che avrebbe dovuto soppiantare la
TIA1, ma, come specifica il comma 1, solo subordinatamente:
- all'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del regolamento, previsto al sesto comma, destinato a disciplinare i criteri
generali sul la base dei quali sono definite le componenti dei costi ed è
determinata la tariffa;
- al compimento degli adempimenti necessari all'istituzione della tariffa
(emanazio ne del regolamento dell'entrata e delle delibere tariffarie).
Il regolamento recante il nuovo metodo tariffario, che avrebbe dovuto essere
emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ossia entro il 29
ottobre 2006, non ha però visto la luce, rinviando così l'attivazione della nuova
entrata.
A tali passaggi normativi, poi, occorre aggiungere che l'abrogazione definitiva della
Tarsu si sarebbe dovuta avere a seguito dell'istituzione del nuovo Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, noto anche con l'acronimo di TARES, introdotto dall'art. 14
del D.L. 06.12.2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti), convertito in legge, con modifiche,
dalla L. 22.12.2011, n. 214 e poi ulteriormente modificato dalla Legge n. 228 del 24
dicembre 2012 (c.d. Legge di stabilità) e da ultimo dal D.L. 31.08.2013, n. 102.
Ebbene, proprio in sede di conversione del decreto legge 102/2013 in legge (in fase
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), sembrerebbe che la Tarsu potrebbe
nuovamente tornare ad essere applicata.
Difatti, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui allart. 5, comma 4-quater, in
deroga a quanto previsto dal Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011 (che ha
istituito la Tares), il Comune entro il 30 novembre 2013 può decidere di determinare i
costi del servizio rifiuti 2013 sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno (quindi Tarsu o Tia). È fatta
comunque salva la maggiorazione di 0,30 euro/mq che va allo Stato, prevista dallo
stesso decreto 201/2011.
Nel caso in cui il Comune decida di applicare per il 2013 la Tarsu in vigore nel 2012,
poiché va comunque rispettato il principio di copertura integrale del servizio, la
copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata con
risorse diverse, cioè ricorrendo alla fiscalità generale del Comune stesso.
Presupposti
L'art. 62 del D. Lgs. 507/93 cit. correla la tassa alla "occupazione o conduzione di
locali e aree scoperte, a qualsiasi usi adibiti".
La norma richiede dunque che l'immobile sia soggetto ad un "uso", meglio definito
come "occupazione" o "detenzione", che va inteso con ampiezza, potendo essere
"qualsiasi".
Soggetti passivi
I soggetti passivi, detti anche contribuenti, tenuti ad adempiere agli obblighi
stabiliti dalla legge in materia di TARSU, sono individuati dal primo comma
dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 cit. in coloro che occupano o detengono i locali o
le aree scoperte di cui all'art. 62, d.lgs. 507/1993, e che quindi pongono in essere il
presupposto della tassa.
TARES
Disciplina
3
L'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti) ha istituito, a partire dal 1°
gennaio 2013, un nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Tale articolo, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22.12.2011, n. 214 è stato
poi ulteriormente modificato dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. Legge di
stabilità) e da ultimo dal D.L. 31.08.2013, n. 102.
Presupposti
Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 cit., " Il tributo è dovuto da chiunque possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.".
Dal dettato normativo, dunque, si evince inequivocabilmente che il presupposto del
nuovo tributo, costituito da possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree
scoperte, a prescindere dall'uso cui sono adibiti, è esattamente uguale a quello
previsto per la TARSU (art. 62, c. 2, D. Lgs. 156/2006).
Soggetti passivi
Il tributo, invece, è dovuto da:
- chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 14, c. 3, D.L. n.
201 cit.);
- coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree (art. 14, c. 5, D.L. n. 201 cit.);
- colui che gestisce i servizi comuni nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati, che sarà responsabile del versamento del tributo dovuto
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso
esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo.
Tutto ciò in linea con le corrispondenti previsioni in materia di TARSU (art. 62,
c. 2, D. Lgs. 507/1993) e TIA1 (art. 49, c. 3, D. Lgs. 22/1997) e TIA2 (art. 238,
c. 1, D. Lgs. 152/2006), fatta eccezione per il vincolo di solidarietà, ipotesi
espressamente prevista per la TARSU (art. 63 D. Lgs. 507/1993), ma non per la
TIA.
Del tutto innovativa, invece, è la previsione della soggettività passiva esclusiva
del proprietario o del titolare di altro diritto reale in caso di occupazioni di durata
inferiore ai sei mesi (di cui al comma 6 dell'art. 14 del D.L. n. 201 cit.), dettata
dall'esigenza di evitare la ricorrente evasione del tributo causata
dall'impossibilità di accertare il soggetto occupante nelle occupazioni brevi.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Paola Rizzelli
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

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