Test etilometro senza avvocato è nullo. Neopatentato assolto perché il fatto non sussiste. L'obbligo della Polizia Stradale non sussiste solo quando l'esame è eseguito in via esplorativa
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Un macigno su quelle migliaia di provvedimenti emessi per guida in stato di ebbrezza accertati con l’etilometro, l’alcoltest o qualunque altro marchingegno utile a individuare il tasso di alcol nel sangue al momento del fermo delle forze dell’ordine.
Di fatto deve ritenersi nullo l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro effettuato senza che l’interessato sia avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, dovendosi ritenere detto incombente un accertamento tecnico irripetibile, stante l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi, e l’obbligo di avvisare l’interessato non ricorrente soltanto nel caso in cui l’accertamento sia eseguito in via esplorativa: ne consegue che detto obbligo sicuramente ricorre quando è la stessa polizia giudiziaria a dare atto che al momento dell’accertamento risulta possibile desumere lo stato di alterazione del conducente da elementi sintomatici come gli occhi lucidi e l’alito vinoso e che in caso di mancato adempimento dell’obbligo il decreto penale di condanna deve essere annullato perché il fatto non sussiste. È quanto emerge dalla sentenza 1619/13, emessa dall’ufficio Gip del tribunale di Milano (giudice Donatella Banci Buonamici).
Per Giovanni D&\#39;Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, quando un utente della strada viene fermato e sottoposto ad accertamento tramite alcoltest, assume la qualifica di “soggetto sottoposto ad indagini di polizia giudiziaria”. E questo perchè in caso “il fermato” abbia un tasso alcolemico superiore allo 0.80 gr/L incorrerà nel reato penale di “guida in stato di ebbrezza” previsto dalla legge. La concreta possibilità, che grazie all’accertamento compiuto tramite alcoltest al soggetto venga contestato un reato penale, gli conferisce certamente la qualità di persona sottoposta ad indagini di polizia giudiziaria. Quindi con tutte le tutele previste dal codice di procedura penale. Come sostiene anche la Suprema Corte di Cassazione“è assolutamente pacifico che l’alcoltest costituisce un atto di Polizia Giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354, terzo comma del codice di procedura penale”. Da questo deriva che la polizia giudiziaria prima del compimento dell’alcoltest deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, pena la nullità generale dell’accertamento tramite etilometro. Infatti nessun dubbio che l’accertamento del “palloncino” abbia natura irripetibile: gli elementi di fatto oggetto dell’analisi risultano alterabili, modificabili e presentano una certa tendenza alla dispersione; si tratta pur sempre di misurare la concentrazione alcolica nell’aria che il guidatore espira dall’alveolo polmonare. Inoltre, in generale, se un soggetto si trova in stato di ebbrezza, il fatto che venga avvisato della facoltà di essere assistito da un legale gli dà la possibilità, non essendo perfettamente lucido, di far seguire le operazioni di accertamento da un tecnico terzo. Dunque, se gli agenti accertatori non hanno indicato nel verbale che il cittadino è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia, i giudici di Pace saranno sommersi di richieste di annullamento dei provvedimenti. E visto l’orientamento del Gip di Milano potrebbero aver ragione. E’ assai probabile peraltro che tutti chiederanno la presenza dell’avvocato.