Tutela dei contribuenti. CTP Lecce: annullati avvisi di accertamento per oltre 700mila euro perché il raddoppio dei termini decadenziali riguarda solo le ipotesi di reato espressamente stabilite dalla legge. I limiti previsti dalla normativa penale tribut
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La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 175/18, depositata il 25 gennaio scorso che, in accoglimento delle eccezioni di diritto formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente annullato l’avviso di accertamento per l’anno 2009 notificato ad una società nonché, di conseguenza, con altre tre sentenze “gemelle”, ha totalmente annullato tre avvisi di accertamento sempre per l’anno 2009 notificati ai soci, per un totale complessivo di € 700.000 (tra imposte, sanzioni ed interessi di tutti), con la condanna dell’Ufficio alle spese con distrazione nei confronti del procuratore per un totale di € 16.000 oltre accessori. I giudici della Sezione 3 della CTP di Lecce, hanno correttamente applicato i principi più volte stabiliti dalla Corte di Cassazione nel senso che, per il raddoppio dei termini di decadenza di notifica degli accertamenti, le denunce devono riguardare ipotesi di reato di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 2000/1974, mentre se non sussistono i presupposti per la denuncia penale non si applica alcun raddoppio e, come nel caso di specie, tutti gli avvisi di accertamento per l’anno 2009 devono essere totalmente annullati con condanna dell’Ufficio alle spese. Infatti, nelle controversie in questione le maggiori imposte accertate erano inferiori ai limiti previsti dalla normativa penale-tributaria. I principi più volte stabiliti dalla Corte di Cassazione nonché correttamente applicati dai giudici leccesi per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, confermano l’importanza di tenere conto delle effettive condizioni per presentare le denunce penali e gli uffici fiscali non devono genericamente adire la magistratura penale lasciando ai giudici il compito dell’eventuale archiviazione dei procedimenti, in quanto è sufficiente confrontare ictu oculi le maggiori imposte accertate per stabilire se il raddoppio dei termini è legittimo o meno.