Un altro verbale elevato con autovelox annullato per la non corretta procedura di rilevazione. Il Gdp di Venezia dice stop alla multa contestata con l'apparecchio elettronico se il limite di velocità non è segnalato anche a sinistra sulla strada a più cor

segnale autovelox

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Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" segnala ancora un'importante decisione in materia di multe elevate con autovelox, anch'essa destinata a far discutere.
Il Giudice di pace di Venezia, Nadia Santambrogio ha ritenuto non valido il verbale contestato con autovelox su una strada a più corsie poiché il cartello con il limite di velocità si trova soltanto a destra e non anche a sinistra della carreggiata. Non vi è dubbio, infatti, che il segnale debba essere visibile anche per coloro che percorrono le corsie interne in virtù dell'articolo 104 Dpr 495/92. Peraltro, la presenza di lavori stradali non esonera l'amministrazione dall'indicare la velocità consentita sul tracciato, anzi aumenta le esigenze di tutela dei veicoli in circolazione.
Con la sentenza 892/14 è stato, infatti, accolto il ricorso di un automobilista per un verbale rilevato sul ponte della Libertà del capoluogo veneto.
Il magistrato onorario, nel caso di specie ha rilevato che risulta violato l'articolo 104, comma 3, del Dpr 495/92 secondo cui quando le strade hanno due o più corsie per senso di marcia il segnale o il divieto posto a destra della carreggiata non è sufficiente: bisogna adattarsi alle condizioni locali, ripetendo la segnalazione a sinistra oppure posizionare i cartelli che pongono obblighi o divieti al di sopra della carreggiata.
Ciò per consentire anche agli automobilisti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina della circolazione stradale in quel determinato tracciato.
Sono le fotografie prodotte in giudizio dal ricorrente ad inchiodare l'ente accertatore: la strada in questione risulta inequivocabilmente essere composta da più di due corsie e non vi è alcun segnale con il limite di velocità sulla sinistra (o al di sopra della carreggiata).
A nulla vale la doglianza della PA secondo cui sul tratto di strada interessato sia in corso un cantiere stradale nel momento in cui il veicolo del trasgressore sfreccia a 67 chilometri orari mentre il limite è fissato a 40. Per il giudice la presenza di lavori in corso sul tracciato, infatti, rende ancor più contingenti le esigenze di sicurezza e, dunque, anche l'obbligo dell'amministrazione di far conoscere all'utente della strada le prescrizioni da rispettare.

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